Capita spesso che le imprese si trovino ad operare in paesi stranieri e a sostenere, in questi paesi, dei costi gravati da iva locale. Ecco pertanto che altrettanto spesso si pone il problema di capire se e come sia possibile recuperare l’aliquota IVA pagata sull’ammontare delle fatture emesse dai fornitori oppure relative all’importazione di beni in quel determinato paese.
Due modalità sostanziali
Innanzitutto va capito che tipologia di attività la società italiana realizzi in un determinato paese estero. Se la ditta italiana, ad esempio, pone in essere operazioni imponibili su territorio svizzero, per cui non sostiene solamente costi ma riceve dei ricavi legati ai quei costi, l’unico modo per recuperare l’iva pagata ai propri fornitori svizzeri o all’atto di importazione della merce è l’apertura della rappresentanza fiscale in Svizzera.
Se la ditta italiana invece sostiene esclusivamente costi su territorio elvetico senza che gli stessi generino un corrispondente ricavo, in tal caso si può si può procedere inoltrando una richiesta di rimborso iva estera come soggetto non residente. Tale procedura è specificamente regolata dalla normativa iva svizzera.
La procedura per il rimborso IVA estera
In Svizzera, le basi legali in materia di rimborso dell’IVA sono ricomprese all’articolo 107 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) e agli articoli 151–156 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA).
Ne deriva che le società con sede sociale o stabilimento d’impresa all’estero, che sostengono in territorio svizzero spese per attività imprenditoriali, possono richiedere all’amministrazione federale delle contribuzioni il rimborso dell’iva effettivamente pagata. Questa possibilità sussiste, a determinate condizioni, anche per l’imposta sull’importazione versata.
Come detto, vi sono però determinate condizioni che devono essere verificate, affinché la domanda possa essere accolta. Nello specifico sono le seguenti:
- Il domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa è situato all’estero;
- L’impresa non è iscritta nel registro dei contribuenti sul territorio svizzero, né è assoggettata all’imposta secondo l’articolo 10 LIVA;
- Non esegue prestazioni sul territorio svizzero;
- L’impresa può comprovare la sua qualità di imprenditore (cioè di soggetto di imposta) nel suo paese di domicilio, sede sociale o stabilimento d’impresa;
- Il proprio paese di domicilio o di sede soddisfa le disposizioni di reciprocità.
Per quanto riguarda un’impresa italiana i punti 1) 4) 5) sono di facile verifica. Infatti, è sufficiente che l’impresa italiana dimostri con un documento datato oltre i 6 mesi dal momento della richiesta del rimborso iva, che certifichi che è registrata all’iva in territorio italiano (cioè ha una partita iva attiva). Grazie agli accordi conclusi tra Italia e Svizzera, vige reciprocità fra questi due paesi, nel senso che un’impresa italiana può richiedere il rimborso iva svizzera e, sempre a determinate condizioni, un’impresa svizzera può richiedere il rimborso iva italiana.
I punti 2) e 2) invece vanno di pari passo in quanto deve essere dimostrabile che l’impresa straniera non effettui in Svizzera operazioni rilevanti, tali da rendere necessaria, dal punto di vista fiscale, l’apertura di una partita iva in Svizzera, tramite la nomina del rappresentante fiscale.
Tempi e modi
Una volta accertato che le condizioni per poter avviare la domanda di rimborso siano soddisfatte, è possibile presentare la domanda di rimborso iva estera, con buone ragioni per ritenere che la stessa possa venire accolta. In Svizzera è possibile fare richiesta di rimborso iva estera pagata su fatture di competenza di un anno fiscale a partire da gennaio dell’anno successivo l’emissione delle fatture, in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno. Questi termini sono perentori, nel senso che una domanda di rimborso iva estera presentata oltre tale data viene automaticamente respinta. L’impresa italiana non può però presentare domanda direttamente dall’Italia, in quanto la normativa elvetica prevede espressamente che sia necessario nominare un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera, tramite apposita procura. L’importo minimo per anno fiscale che può essere chiesto a rimborso è pari a CHF 500,00.
Oltre ai moduli da compilare è obbligatorio allegare anche le fatture in originale, nonché i giustificativi contabili bancari attestanti l’avvenuto pagamento dell’imposta che si chiede a rimborso. Le classiche spese che possono essere fatte valere in caso di rimborso iva estera sono quelle sostenute in occasione di manifestazioni fieristiche (affitto spazi e costi accessori) oppure interventi in garanzia che non sono rifatturati ai clienti finali. L’iva versata sulle spese per il rifornimento carburante è di principio ammessa a rimborso così come il noleggio di veicoli sempre a scopi aziendali. Infatti, è escluso un rimborso iva estera dell’imposta sulle spese per scopi privati o non giustificati da fini aziendali.
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