Vuoi aprire la tua azienda o hai deciso di ampliare il tuo business in Svizzera?
Devi sapere che la normativa svizzera prevede che tutte le ditte che abbiano la loro sede principale all’estero, con un’attività che genera un fatturato mondiale di almeno 100 mila CHF (circa 90 mila €), siano assoggettate all‘IVA svizzera. Quindi, sarà necessario per la tua impresa nominare un rappresentante fiscale nel territorio elvetico.
Cosa s’intende per “Rappresentante fiscale”? Come si nomina un rappresentante fiscale? Quali documenti sono necessari?
Rappresentanza fiscale in Svizzera: il quadro generale
Dal 1° gennaio 2018 sono cambiate le disposizioni legislative in tema di assoggettamento all’IVA svizzera per le imprese straniere. La normativa svizzera impone a tutte le ditte con sede all’estero che realizzano un fatturato mondiale annuo di almeno 100 mila CHF (ossia circa 90 mila €) di assoggettarsi all’IVA svizzera a partire dal primo franco di fatturato realizzato in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein. Questo discorso è valido per un’attività indipendente, professionale o commerciale. Le ditte devono pertanto iscriversi al registro contribuenti, per rendicontare trimestralmente le fatture legate alla posizione fiscale svizzera e nominare un rappresentante fiscale sul territorio elvetico.
Nel caso di appalti pubblici, se più aziende italiane si sono aggiudicate il contratto d’appalto, nella stessa gara, ogni ditta che supera il fatturato mondiale annuo di 100’000 CHF dovrà assoggettarsi all’IVA svizzera. In questo caso però, il rappresentante fiscale potrà essere la stessa persona per tutte le aziende.
Le ditte che realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 100’000 CHF non sono tenute ad aprire una posizione fiscale in Svizzera, a meno che non decidano di iscriversi volontariamente al registro dei contribuenti.
L’apertura della partita IVA svizzera non ha niente a che vedere con l’apertura di una società o di una succursale in Svizzera. La partita IVA permette infatti all’azienda estera di poter svolgere dei lavori sul territorio svizzero per un massimo di 90 giorni all’anno. Superato questo periodo, a seconda dei casi, l’azienda estera avrà due possibilità: o chiede dei permessi di soggiorno per un tempo limitato fino ad un massimo di 120 giorni aggiuntivi, oppure apre una società di diritto svizzero.
La figura del rappresentante fiscale
Il primo passo per l’ottenimento di una partita IVA svizzera è la nomina di un rappresentante fiscale sul territorio svizzero.
Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio in Svizzera. Di conseguenza, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non deve obbligatoriamente essere un commercialista o uno studio legale. L’iscrizione all’IVA svizzera avviene online e al momento della registrazione, la ditta estera dovrà essere in possesso di un indirizzo postale: quello del suo rappresentante fiscale. Senza indirizzo, non sarà possibile proseguire ed andare oltre.
La nostra Camera di Commercio funge in Svizzera da rappresentanza fiscale per circa 250 aziende italiane e vanta una grande esperienza in materia. Aldilà del processo di registrazione, la nostra Camera può assistervi in tutta una serie di attività e adempimenti relativi allo svolgimento di lavori sul territorio elvetico: distacco e notifica del personale, adeguamento salariale ai minimi locali, aiuto nell’elaborazione di fatture da e verso la posizione fiscale svizzera, compilazione buste paga, contatto continuo con le autorità svizzere, elaborazione dei rendiconti IVA trimestrali, etc.
Documenti necessari per l’apertura di una partita IVA svizzera
Aprire una partita IVA in Svizzera è abbastanza semplice e veloce. Come abbiamo detto in precedenza, la prima cosa da fare è costituire una rappresentanza fiscale e nominare il rappresentante fiscale.
I documenti e le informazioni che l’azienda estera deve comunicare al rappresentante fiscale per l’apertura della partita IVA svizzera sono:
- Visura ordinaria dell’impresa risalente a meno di 6 mesi precedenti;
- Copia del documento del rappresentante legale e dei soci azionisti della ditta;
- Sottoscrizione del modulo di dichiarazione della rappresentanza fiscale per la Svizzera nel quale la ditta estera designa il suo rappresentante sul territorio elvetico;
- Stima del fatturato realizzato a livello mondiale;
- Stima del fatturato che sarà generato in Svizzera (comprensivo di materiale e di manodopera). Sulla base di questa cifra sarà calcolato l’importo della cauzione da versare all’Ufficio IVA: essa corrisponde al 3% dell’importo, per un minimo di 2000 CHF.
Per quanto riguarda le tempistiche, in regola generale il numero di partita IVA svizzera viene attribuito solitamente entro 2 settimane dal momento della presentazione della domanda. Le tempistiche possono cambiare a seconda del periodo e del numero di richieste ricevute dall’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC).
Una volta munita di una partita IVA svizzera, la ditta estera avrà la possibilità di svolgere attività in diversi cantoni, ma dovrà prestare attenzione, in quanto la legislazione locale può essere molto diversa da un cantone all’altro (contratto collettivo che regola lo stipendio minimo da corrispondere ai dipendenti, eventuali ulteriori cauzioni da versare a seconda del settore, etc.).
Fatturazione e IVA svizzera
Per una ditta estera in possesso di una partita IVA svizzera, la procedura relativa alla fatturazione al cliente svizzero può essere articolata in due modi:
- Fatturazione per la spedizione di materiale, seguita in un secondo momento da una prestazione di servizio;
- Fatturazione per la sola prestazione di servizio fornita in Svizzera.
Nel primo caso, la ditta estera deve seguire diversi passaggi:
- Intestare la fattura a sé stessa dalla propria partita IVA italiana alla propria partita IVA svizzera (domiciliata presso la rappresentanza fiscale) in modo che l’azienda estera figuri come l’importatore diretto della merce;
- Oltre alla descrizione, la fattura deve riportare soltanto l’importo imponibile ed essere quindi esente IVA italiana, trattandosi di spedizione internazionale (articolo 8 Dpr 633/1972). L’importo deve corrispondere soltanto al valore della merce, non deve indicare né comprendere l’importo relativo al trasporto, alla manodopera o alla prestazione di servizio che la ditta si appresta a svolgere in Svizzera;
- Sull’importo imponibile, la ditta italiana dovrà pagare l’aliquota IVA del 7,7%;
- Una volta effettuato lo sdoganamento della merce, l’azienda italiana fatturerà al cliente svizzero direttamente dalla sua partita IVA svizzera l’importo imponibile, aggiungendo l’IVA del 7,7%, essendo l’IVA a carico del cliente finale. Per ciò che concerne la prestazione di servizi sul territorio svizzero, l’IVA del 7,7% dovrà anche essere applicata all’imponibile.
Per quanto riguarda invece la fatturazione della manodopera in Svizzera, la procedura è più semplice:
- Fatturazione al cliente svizzero direttamente dalla partita IVA svizzera (imponibile + IVA del 7,7%)
- Se si tratta di una prestazione di servizio su un immobile, dovrà essere applicato l’articolo 7 quater 633/1972 che nel caso specifico prevede l’esenzione d’imposta in Italia
- Se invece riguarda una prestazione di servizio senza toccare l’immobile, sarà l’articolo 7 ter 633/1972, che prevede l’esenzione d’imposta in Italia per prestazioni di servizio fatturate a soggetti non residenti sul territorio italiano
Nella necessità di emettere un’eventuale fattura di acconto intestata al cliente svizzero, l’articolo da applicare dipende dalla prestazione principale: se si tratta di sola manodopera sarà l’articolo 7 ter (oppure 7 quater se si tratta di prestazioni su immobili). Se invece si tratta di un contratto d’appalto in cui il valore del bene è preponderante, il riferimento normativo ü rappresentato dall’articolo 8.
Un rendiconto trimestrale dovrà essere presentato all’AFC sulla base delle fatture pagate e delle fatture emesse.
Chiusura della partita IVA svizzera
Diversi sono i motivi per cui una ditta si trovi a dover decidere di concludere il proprio assoggettamento all’IVA svizzera: cessazione di attività, fine della manifestazione per la quale detta partita IVA era stata aperta, fine del progetto o del mandato, fine definitiva dell’attività in Svizzera, etc.
Nel caso in cui la ditta decidesse di mantenere comunque attiva la partita IVA svizzera, senza tuttavia svolgere nessun tipo di attività, sarà tenuta all’elaborazione e alla presentazione dei rendiconti trimestrali.
Se invece la ditta in oggetto scegliesse la radiazione dal registro dei contribuenti IVA, non sarà più tenuta ad elaborare i rendiconti e recupererà la cauzione che aveva versato al momento dell’apertura. L’importo viene restituito direttamente sul conto bancario dell’azienda entro 60 giorni dalla chiusura. La ditta dovrà fare la richiesta all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni utilizzando un modulo specifico, a seconda della situazione nella quale si trova (ad esempio fine dell’attività in Svizzera, cessazione di attività, etc.).
La decisione di chiusura definitiva della posizione fiscale in Svizzera deve essere ben ponderata in quanto, se in futuro la ditta estera volesse aprire nuovamente una posizione fiscale in Svizzera, le autorità locali potrebbero creare problemi e non accettare la richiesta.
Per facilitare le pratiche amministrative ed evitare di incorrere in sanzioni e/o multe, la ditta estera potrà affidarsi alla nostra Camera di Commercio. Siamo un soggetto giuridico qualificato a svolgere la funzione di rappresentanza fiscale per le aziende estere e siamo in grado di fornire un’assistenza professionale, continua e costante a 360 gradi nel disbrigo delle pratiche burocratiche e degli adempimenti fiscali ed amministrativi quotidiani.
Il nostro obiettivo è di offrire supporto professionale e un aiuto concreto alle aziende italiane che vogliono fare i primi passi sul territorio elvetico.
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