Può capitare anche in Svizzera che vi sia necessità di un recupero crediti non pagati. Per la maggior parte delle aziende italiane, muoversi nel panorama nazionale, di appartenenza, risulta più semplice perché norme e processi risultano familiari. Se, invece, il problema si verifica con un’impresa estera? Cosa bisogna fare? A chi si deve chiedere aiuto? Quali sono mediamente le tempistiche? La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera può contare su un ufficio dedicato, nel quale legali e professionisti operano in modo preciso, sbrigando ogni incombenza in modo efficace ed efficiente.
In questo articolo vi forniremo una panoramica chiara e comprensibile su come ci si deve muovere nel caso si verificasse la necessità di recuperare il compenso non pagato per prestazioni già fornite.
L’OBBLIGAZIONE PECUNIARIA
Se ciò che dobbiamo recuperare è una somma di denaro, si parla di mancato adempimento di un’obbligazione pecuniaria. In questo caso, secondo la norma, alla scadenza del termine di adempimento, il debitore si libera pagando l’importo dovuto al tempo in cui è sorta l’obbligazione. Se ciò non dovesse avvenire, il creditore dovrà attivarsi per il recupero della somma.
In ogni caso, è necessario che il creditore non abbia rifiutato, senza un giustificato motivo, il legittimo e tempestivo pagamento da parte della controparte. In tal caso, questo “rifiuto”, sarà inteso come contrario ai principi di correttezza e buona fede.
ELEMENTI DELLA PROCEDURA
Il primo elemento da verificare è la competenza dell’ufficio elvetico. Gli organi di esecuzione sono infatti divisi per circondario. Bisognerà rivolgersi a quello del luogo di domicilio del debitore o a quello in cui ha sede la società debitrice. Non devono essere sottovalutate poi le questioni linguistiche: ogni procedura dovrà essere infatti scritta utilizzando l’idioma più consono perché, è bene saperlo, gli uffici di esecuzione, non si fanno carico delle spese per la traduzione.
Meglio quindi scegliere di “parlare la stessa lingua del debitore” che sia italiana (se l’ufficio si trova in Ticino), francese o tedesca (se la sede legale si trova negli altri due cantoni svizzeri).
I SOGGETTI E LA LEGGE
Dal punto di vista normativo, il sistema di recupero dei crediti si basa sulle disposizioni della Legge Federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Riveste un’importanza significativa anche la conoscenza delle diverse best practices attuate dagli organi di giustizia collocati nei singoli cantoni.
Proprio in relazione all’analisi dei testi normativi, molti si chiedono se vi sia l’obbligo di presenziare personalmente alle fasi dell’esecuzione nei confronti di un debitore elvetico. La risposta è No: la domanda di avvio del procedimento è documentale e quindi, i creditori non residenti in Svizzera, potranno farsi rappresentare presso gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti, da un soggetto o un ente (di solito è proprio la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera), che predisporrà e invierà la documentazione necessaria – calcolando anche gli interessi “dovuti” al creditore per il ritardo nel pagamento.
COSA SUCCEDE SE L’UFFICIO NON RIESCE A RECAPITARE IL PRECETTO ESECUTIVO AL DEBITORE?
In via generale, una volta ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio si occuperà di notificare l’atto di precetto al debitore che, nel termine di venti giorni, potrà provvedere al versamento o, comunque, riconoscere l’esistenza del credito a lui addebitato. Se si verificasse invece la situazione di “mancato recapito del precetto esecutivo”, il richiedente dovrà pazientare nell’attesa che venga effettuato un secondo tentativo. Una volta raggiunto il soggetto precettato, l’ufficio procederà a notiziare il creditore o il rappresentante dello stesso. Vale la pena sottolineare che il rifiuto del destinatario di ricevere il precetto non avrà nessuna conseguenza giuridicamente rilevante poiché, anche in questo caso, l’atto sarà ritenuto correttamente notificato. Solitamente, è proprio a partire da questo momento che il debitore, nella consapevolezza di dover sostenere un procedimento di tal genere, decide di contattare direttamente il rappresentante del creditore o il creditore stesso. In genere, infatti, è preferibile intraprendere la strada transattiva e comunicare direttamente alla controparte le motivazioni del ritardo nel pagamento e le eventuali proposte conciliative. Seguendo questo iter, sarà possibile stabilire un piano di pagamento dilazionato o, semplicemente, chiarire vicendevolmente alcuni aspetti del rapporto.
L’OPPOSIZIONE
Può accadere, tuttavia, che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto, il debitore decida di contestare il diritto del soggetto istante o la legittimità dell’esecuzione forzata. I motivi dell’opposizione possono essere diversi. Si va da pareri discordanti sull’esistenza del titolo creditizio alle condizioni di sussistenza del procedimento, dalla regolarità formale dell’azione esecutiva, all’idoneità soggettiva del richiedente. In quest’ultimo caso spetterà al creditore superare l’opposizione predisponendo un’apposita richiesta all’organo giudiziario. La decisione sul rigetto dell’opposizione al precetto dipenderà dalla corretta esposizione e descrizione delle motivazioni che giustificano il procedimento esecutivo e, dunque, dal dedotto titolo esecutivo. In base al titolo di credito, quindi, il procedimento potrà continuare con la fase di esecuzione vera e propria.
Ecco perché, anche in caso di opposizione, è opportuno affidarsi agli esperti della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, che sapranno indirizzarvi e consigliarvi al meglio sulle azioni da intraprendere.
LA TUTELA DEL DEBITORE
Negli ultimi anni, il diritto elvetico ha rafforzato la tutela del debitore svizzero verso le procedure esecutive ingiustificate che si svolgono in territorio elvetico. Resta comunque la possibilità di ottenere informazioni dall’Ufficio competente e richiedere, dopo tre mesi dalla notifica dell’atto di precetto, la non conoscibilità da parte di terzi del procedimento in corso. Va ricordato che l’onere probatorio, in questo caso, è a carico del creditore, che nei venti giorni successivi dovrà essere in grado di dimostrare di aver promosso un’istanza di rigetto dell’opposizione o un’azione giudiziaria nei confronti del debitore opponente.
Ottenere il pagamento di quanto dovuto non sempre è facile ed è importante limitare i costi e recuperare gli importi nel minor tempo possibile.
La Camera di Commercio Italiana per Svizzera mette a disposizione di privati, professionisti e aziende italiane e svizzere la sua significativa esperienza per recuperare crediti in modo sicuro ed efficace.